Disabilità al nido – Leggi e norme
In questo articolo vedremo le principali leggi e norme che regolano il tema della disabilità negli asili nido. Gran parte dei vari temi connessi ai problemi della disabilità in Italia sono normati in maniera integrata dalla legge 104/92 (è infatti una “legge quadro”). Al suo interno è indicato esplicitamente anche l’asilo nido, come vedremo dopo. Il DPR 24/2/1994 affronta invece alcuni aspetti tecnici molto importanti per le educatrici (ad esempio la struttura del Profilo Dinamico Funzionale).
Disabilità al nido – Leggi e norme: importanza per le educatrici
La disabilità, un tema di fondamentale importanza per le educatrici di asilo nido, ha in Italia precise leggi e norme; è quindi utile riflettere su questo argomento partendo dalla legislazione.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è infatti un obbligo di legge.
L’interazione tra tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte o coinvolgibili nell’educazione di un bambino disabile è obbligatoria. Vedremo nel seguito che queste interazioni sono, dal punto di vista delle educatrici di asilo nido, una forma articolata e codificata di continuità orizzontale e verticale.
Oltre ad essere un obbligo di legge, il PEI può rappresentare per le educatrici di asilo nido un modo per migliorare la propria qualità educativa. Si pensi ad esempio alle modifiche del progetto educativo, alle osservazioni mirate, agli scambi oggettivi (preventivi e di verifica) che si instaurano con professionisti esterni per il bene del bambino.
Inoltre, il metodo di lavoro che il PEI richiede è una forma codificata e precisa che può essere facilmente estesa a tutti i bambini dell’asilo nido.
Definizione di disabilità
Introduciamo questo articolo partendo dalla definizione di disabilità.
Clicca per visualizzare la definizione di disabilità:
Definizione di disabilità secondo la legge 104/92
Definizione di disabilità secondo la legge 104/92
La legge 104/92, all'art. 3 comma 1, afferma:
“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
Si osservi il termine “persona handicappata”, a tutti gli effetti traducibile con “persona disabile” – contratto spesso nel solo “disabile” (termine diffusosi verso la fine degli anni ‘90) – e quasi interamente traducibile in “persona in situazione di handicap” (termine più usuale negli ultimi anni) per situazioni non momentanee. In questo e negli articoli collegati utilizzeremo “disabile” come sinonimo del termine “persona handicappata” come definito dalla legge 104/92.
Altre definizioni
Altre definizioni
Non esistano univoche definizione del termine, sebbene il concetto di disabilità sia stato dibattuto in occasione di una Convenzione ONU (segui il link per vedere il documento finale approvato dall'Assemblea generale il 25 agosto 2006 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità su wikipedia).
Tale Convenzione è stata recepita dall’Italia con la legge n° 18 del 3/3/2009 (scarica in PDF).
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha inoltre (2002) eliminato il termine “handicap” a favore di “impairment”. Secondo questo nuovo modello (detto “ICF”), la disabilità identifica l’insieme delle difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale sia nella partecipazione sociale; segui il link per una guida sul modello ICF della WHO (scarica PDF in inglese).
Nota: importanza per l’educatrice di asilo nido delle nuove definizioni
Dal punto di vista dell’educatrice di asilo nido tali nuove definizioni sono importanti per la relazione tra la condizione e il momento in cui si misura; in altre parole, la disabilità può migliorare o peggiorare nel tempo. Se si pensa al fatto che tra 0 e 36 mesi il cervello e l’intero sistema neuromuscolare del bambino si trasforma con una velocità e una plasmabilità che non saranno mai più presenti nella vita dell’individuo (vedi ad esempio Shonkoff & Phillips, 2000), questo concetto di disabilità evidenzia l’enorme importanza di un buon asilo nido e dell'azione delle educatrici.
In pratica, operando correttamente dal punto di vista educativo c’è la possibilità di migliorare la condizione di vita futura del bambino disabile, anche (ma non solo) tramite lo sviluppo di connessioni neuronali sostituive (vedi ad esempio Shonkoff & Phillips, 2000).
Leggi che normano la disabilità (anche) all’asilo nido
Prenderemo in considerazione le due leggi che normano la disabilità all’asilo nido, oltre che in tutti gli altri ambiti:
- La legge 104/92: “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Il DPR 24/2/1994: “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
Nota. Il DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006 non riguarda l’asilo nido, quindi non è incluso in questo articolo.
Clicca per visualizzare in dettaglio le leggi sulla disabilità al Nido:
La legge 104/92
La legge 104/92
La legge 104/92è la legge nazionale che regola gran parte di quanto riguarda il mondo della disabilità (è infatti una legge “quadro”). Anche a causa di un travagliato iter legislativo, prevalse l'idea di fare una legge di indirizzo e di orientamento, di criteri e di principi. La legge 104/92 deve perciò essere letta come un elemento di rinnovata attenzione ai problemi delle persone disabili, soprattutto a livello decentrato (Regioni, Comuni, ASL). Essendo la legge 104/92 una legge quadro, essa rinvia necessariamente ad altri provvedimenti per la disciplina di importanti iniziative quali la riforma dei servizi socio-assistenziali, la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le politiche per l'assistenza degli handicappati gravi.
Per quanto riguarda gli scopi del presente articolo, la legge 104/92 regola:
- Accesso del bambino disabile all’asilo nido
- Integrazione all’asilo nido
Vedremo anche una nota sul fatto che:
- L’integrazione si svolge assieme agli altri bambini
Più in dettaglio:
1. Accesso del bambino disabile all’asilo nido
L’accesso del bambino disabile all’asilo nido è prescritto dalla legge 104/92, art.12 comma 1:
“Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.”
2. Integrazione all’asilo nido
L’ integrazione all’asilo nido è definita dalla legge 104/92 art.12, comma 3:
“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata:
- nell’apprendimento
- nella comunicazione
- nelle relazioni
- nella socializzazione.”
(punti elenco aggiunti da Progetto Asilo Nido).
Per estensione, si considera l’integrazione anche negli asili nido (che non sono scuole, ma sono comprese in questo articolo al comma 1; si veda anche il D.P.R. del 24/02/94, art.5 comma 1, in cui si indica esplicitamente “i primi 4 commi dell’art.12”, cioè comprende anche gli asili nido equiparandoli alle scuole per quanto riguarda gli obblighi verso i bambini disabili).
3. L’integrazione si svolge assieme agli altri bambini
Questa non è solo una logica affermazione. È infatti illegittimo istruire (e per estensione, educare) un bambino disabile facendolo uscire dalla sua classe o non inserendolo nel gruppo. Questo è stato ribadito già dalla lontana circolare del Ministero dell'Istruzione n. 153 del 15 giugno 1988 (quindi già prima della legge 104/92), secondo cui “la validità degli orientamenti espressi con la circolare n. 250/1985, specie per quanto attiene all’illegittimità dell’uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari, agli stessi si raccomanda la necessità di stretta collaborazione”.
Nel caso dell’asilo nido, lo sviluppo di un qualsiasi bambino deve avvenire all’interno del gruppo dei pari (si pensi alla socializzazione, allo sviluppo del linguaggio, ecc.), quindi il problema non dovrebbe nemmeno essere ipotizzato dalle educatrici. Ciò nonostante a noi educatrici capita di raccogliere le ansie di genitori che espongono tali preoccupazioni, e quindi è importante rassicurarli anche su aspetti che noi diamo per scontati.
Il DPR del 24 febbraio 1994
Il DPR del 24 febbraio 1994
Il DPR del 24 febbraio 1994 è l’atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Questo DPR elenca la struttura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), definisce i compiti per la realizzazione del PDF e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le modalità di verifica del PEI.
Il DPR del 24 febbraio 1994 assume grande importanza per gli asili nido in quanto li equipara, ai fini dell’applicazione della legge 104/94, alle scuole (art.5 comma 1).
Dal PDF al PEI - Attività educativa con il bambino disabile
Per raggiungere l’integrazione stabilita nella legge 104/92, art. 12 comma 3, si attuano 3 passaggi, i cui dettagli di come sono realizzati questi documenti sono contenuti nel D.P.R. del 24/02/94.
Clicca per visualizzare in passaggi dal PDF al PEI:
1. Certificazione della situazione di disabilità, con la relativa Diagnosi Funzionale (DF)
1. Certificazione della situazione di disabilità, con la relativa Diagnosi Funzionale (DF)
L’ ASL, in seguito alla segnalazione della famiglia, certifica la disabilità scrivendo una “Diagnosi Funzionale” (DF). Di solito il referente è il servizio di Neuropsichiatria infantile.
Diagnosi funzionale (DPR del 24 febbraio 1994, art. 3)
Riportiamo dal DPR del 24 febbraio 1994, art. 3:
“1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
- i dati anagrafici del soggetto;
- i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
- l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
- diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
- cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
- affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
- motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
- neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
- autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.”
La famiglia, ottenuta tale certificazione, la invia all’ente gestore del Servizio (ad esempio: il comune).
Dal punto di vista delle educatrici, è importante osservare il comma 4 (potenzialità evidenziate) e considerare che gli aspetti definiti nella Diagnosi Funzionale relativi alle capacità cognitive o gli eventuali quozienti di intelligenza sono da considerarsi una traccia, un elemento da cui partire e non una caratteristica definitiva o un limite invalicabile.
Nota: questo concetto è fondamentale nell’età 0-3 anni, in cui è possibile sviluppare il massimo delle connessioni neuronali, vedi ad esempio Shonkoff & Phillips (2000).
2. Profilo dinamico-funzionale (PDF)
2. Profilo dinamico-funzionale (PDF)
Il Profilo Dinamico-Funzionale è definito dalla legge 104/92 art.12 comma 5:
[Dopo l’inserimento nell’asilo nido, NDA] “fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato […].
Il Profilo Dinamico-Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”.
I responsabili della redazione del Profilo Dinamico-Funzionale sono definiti dal DPR del 24 febbraio 1994, art. 4:
“il profilo dinamico funzionale viene redatto dall’unità multidisciplinare di cui all’art. 3 [“composta dallo specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’Unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.”], dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola (NDA: per estensione le educatrici), […] con la collaborazione dei familiari dell’alunno.”
3. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
3. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Quindi si provvede alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Secondo il DPR del 24 febbraio 1994, art. 5, il PEI è:
“redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art.12 [della legge 104/92], congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico (NDA, per estensione: con le educatrici del nido), in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.”
Bibliografia - Disabilità al nido – Leggi e norme
Shonkoff J. P., & Phillips D. A, (Eds), 2000. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development, Board on Children, Youth, and Families
Articoli collegati - Disabilità al nido – Leggi e norme
Questo articolo introduce il tema della disabilità nel sito di Progetto Asilo Nido. Per alcune riflessioni sulla elaborazione del PEI: PEI – Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato al nido.
Stiamo valutando i seguenti altri 2 articoli sull'argomento:
- PDF – Profilo Dinamico-Funzionale al Nido
- PEI – Introduzione al Piano Educativo Individualizzato nell’asilo nido
- PEI – Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato nell’asilo nido
Se ritenete uno o più di questi possibili argomenti di vostro interesse, lasciateci un commento sul forum o sulla nostra pagina Facebook (vedi a fine articolo).
Conclusioni - Disabilità al nido – Leggi e norme
In questo articolo abbiamo visto le due principali leggi che regolano il tema della disabilità in Italia e (più nello specifico) negli asili nido. I temi connessi ai problemi della disabilità in Italia sono normati in maniera integrata dalla legge quadro 104/92. Al suo interno è indicato esplicitamente anche l’asilo nido: all’art. 12, comma 1 (Accesso del bambino disabile all’asilo nido) e all’art. 12, comma 5 (Integrazione). Il successivo DPR 24/2/1994 affronta invece alcuni aspetti tecnici molto importanti per le educatrici (ad esempio la struttura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individuale, la definizione dei compiti nella realizzazione del Profilo Dinamico Funzionale, le modalità di verifica del PEI).